Associazione vittime eccidi nazifascisti di GRIZZANA MARZABOTTO MONZUNO 1944
Italiano
 

STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DEGLI ECCIDI NAZIFASCISTI DI MARZABOTTO, GRIZZANA, MONZUNO 1944

TITOLO I°
(COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA)

Articolo 1

Oggi 7 aprile 2007 è costituita in Marzabotto (Bologna),  l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DEGLI ECCIDI NAZIFASCISTI DI  MARZABOTTO, GRIZZANA,  MONZUNO E  ZONE LIMITROFE DEL 1943-1944”.
Che assume la forma e la sostanza di una associazione privata.


Articolo 2

L’Associazione ha sede nell'ambito territoriale dei comuni di Marzabotto, Grizzana, Monzuno della Provincia di Bologna. Attualmente è stabilita in Marzabotto (BO) in via Matteotti, 1 c/o il parco Storico di Monte Sole.

Articolo 3

L’Associazione ha come scopo quello di coordinare la tutela legale dei Familiari delle Vittime degli eccidi perpetrati nei territori di Grizzana, Marzabotto, Monzuno e zone limitrofe nei procedimenti da celebrarsi dinanzi all’Autorità Giudiziaria militare, ora competente, e/o dinanzi ad altra Autorità Giudiziaria anche ordinaria, sia in sede civile che in sede penale.
L’Associazione chiederà ai legali individuati di rinunciare a richiedere onorari ai Famigliari delle Vittime che si costituiranno parte civile e di ciò hanno avuto assicurazione dagli stessi.
A seconda delle proprie disponibilità economiche l’Associazione regolerà il rapporto con i legali.
L’Associazione al fine di perseguire nel modo migliore e più efficace i predetti scopi, si farà promotore presso gli Enti territoriali competenti di richieste di tutta la documentazione amministrativa necessaria ed a svolgere le attività di ordine burocratico e provvederà a dare ogni informazione utile e necessaria ad ogni membro.
L’Associazione, unitamente agli Enti territoriali competenti, promuoverà altresì la partecipazione fattiva dei Familiari delle Vittime alle udienze presso tutte le sedi giudiziarie, pubbliche e istituzionali, coordinando ed organizzando ogni attività utile al fine di garantire il predetto scopo e stimolando inoltre la partecipazione delle giovani generazioni delle comunità locali alle predette attività, favorendo l’incontro di ogni propria iniziativa con iniziative giovanili affini.
L’Associazione si farà altresì promotorice di ogni attività e/o iniziativa volta a dare impulso alla salvaguardia della verità e della memoria storica degli eccidi nonché alla tutela di tutti i diritti dei superstiti, dei familiari delle vittime e degli eredi.
L’Associazione dei Familiari si farà promotrice di ogni iniziativa utile ed orientata a garantire l’informazione e la partecipazione dei superstiti, dei familiari delle vittime e degli eredi ad ogni iniziativa relativa alla tutela legale dei loro diritti, alla loro informazione in ordine ad iniziative culturali, di impegno civile e di ogni altra attività o iniziativa di rilievo pubblico che riguardi la memoria dei caduti e ogni attività relativa presso i luoghi degli eccidi.

TITOLO II°
(COMPONENTI)

Articolo 4

L’Associazione dei Familiari è composta dai superstiti, dai Familiari delle Vittime degli eccidi nazifascisti di Marzabotto e zone limitrofe del Settembre-Ottobre 1944, e da persone fisiche e giuridiche che si prefiggono e perseguono gli scopi indicati.
L’Assemblea dei Familiari delle Vittime, con delibera assunta a maggioranza, ha facoltà di attribuire a persone fisiche o giuridiche il titolo di membro onorario dell’Associazione stessa.

Articolo 5

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ed esige che le attività degli aderenti non siano contrastanti con le finalità di cui allo Statuto ed avvengano sempre nel rispetto delle leggi vigenti.
L’adesione all’Associazione non comporta l’adempimento di alcuna formalità, non comporta nessun onere di spesa e può avvenire mediante richiesta orale o scritta formulata al Consiglio  Direttivo che verificherà l’effettiva volontà adesiva alle finalità statutarie.
L’adesione all’Associazione è annotata in apposito registro "libro soci".
Il registro dei soci  è tenuto presso la sede dell’Associazione ed è consultabile da ogni membro, nel rispetto della legge sulla privacy.

Articolo 6

Gli organi dell’Associazione sono:
1. L'Assemblea degli Associati.
2. Il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce di norma, nel secondo semestre, una volta all'anno e nomina il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri. Resta in carica  tre anni ed è rieleggibile. Elegge al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il tesoriere, il segretario, che resteranno in carica  tre anni.


Articolo 7

L'Assemblea dell'Associazione dei familiari riconprende quella dei componenti del precedente Comitato Familiari autoconvocatosi per la prima volta a Marzabotto in data 4 gennaio 2006, di tutte le parti civili, costituite nel processo penale di primo grado giunto a sentenza il 13 gennaio 2007 e di tutti coloro che hanno chiesto di aderire..

Articolo 8

Le delibere delle Assemblee e quelle del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza degli intervenuti.  Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto, con voto favorevole dei due terzi dei presenti, in prima convocazione. In seconda Convocazione con la maggioranza dei presenti. Gli Associati che non potranno partecipare alle assemblee potrenno essere rappresentati da altri Associati mediante delega. Ad ogni riunione dell'Assemblea  verrà redatto un apposito verbale da un segretario all'uopo nominato tra i componenti dell'Assemblea, sottoscritto dal segretario medesimo e dal Presidente. Tutte le iniziative da prendere saranno discusse dal  Consiglio Direttivo.


Articolo 9

L’Associazione dei Familiari delle Vittime non persegue finalità di lucro.
L’Adesione all’associazione non comporta alcun onere di natura economica.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, Associazioni e Fondazioni o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Articolo 10


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di legge in materia.

Il presente statuto è approvato dall’Assemblea dei famigliari con voto palese e unanime dei presenti riunitasi a Marzabotto il 7 Aprile 2007 e modificato con Assemblea dei familiari riunitasi  a Marzabotto  in data 13 dicembre 2008.